A proposito di NASpI

A proposito di NASpI

Avendo ricevuto diverse richieste su chi e a quali condizioni possa accedere alla NASpI, brevemente alcuni chiarimenti.

La disoccupazione NASpI è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. I destinatari sono lavoratori dipendenti, o anche soci di cooperativa che accanto al rapporto associativo hanno instaurato anche un rapporto subordinato. Per l’erogazione in uno con lo stato di disoccupazione involontaria occorre avere il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e la dichiarazione al centro per l’impiego dell’immediata i disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nonché la disponibilità a partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

Si può avere diritto alla NASpI anche in caso di dimissioni se avvengono durante il periodo tutelato di maternità; se per giusta causa, (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro); se la risoluzione consensuale sia intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, oppure nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Si ha diritto alla NASpI Anche in caso di dimissioni a seguito del rifiuto ad accettare un trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore.

Con una circolare che l’INPS rilascia ogni anno, viene aggiornata all’inflazione l’importo massimo e l’imponibile di riferimento della NASpI. Per l’anno 2023 si è avuto un aumento da € 1.360,77 del 2022 a €1.470,99.

La Legge 234/2021 (articolo 1 comma 221 lettera c) modifica dal 1° gennaio 2022, prevede il décalage, ovvero la riduzione dell’importo mensile NASpI in misura pari al 3% al mese e per gli eventi di disoccupazione involontaria interventi fino alla data del 31 dicembre 2021. La NASpI si riduce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a far data dal 1° gennaio 2022 si applica il nuovo sistema di décalage a partire dal sesto mese (151° giorno) o dall’ottavo mese (211° giorno) limitatamente ai beneficiari che abbiano compiuto i 55 anni di età.

La durata della disoccupazione è legata alla storia contributiva di ogni soggetto.

l’inosservanza degli obblighi del disoccupato porta ad alcune sanzioni che possono andare dalla completa o parziale decurtazione della NASpI, alla sospensione o la decadenza dell’integrazione salariale.

Ovviamente si perde il diritto a percepirla se vengono a mancare i requisiti per il suo ottenimento come sopra visti.

Si perde il diritto anche nelle situazioni in cui il lavoratore non partecipi in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio, oppure nel caso di mancata presentazione alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio.

Infine, se rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.

Si può avere invece sospensione nel caso in cui il disoccupato ottenga una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi.

L‘indennità di disoccupazione e spettante anche ai dirigenti di qualsiasi settore privato in caso di licenziamento, sospensione per mancanza di lavoro o scadenza del contratto di lavoro. Nel caso di dimissioni del dirigente, l’indennità spetta solo qualora ricorra l’ipotesi di giusta causa (molestie; mancato pagamento della retribuzione; modifica peggiorativa delle mansioni lavorative; mobbing; notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell’azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche; spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; comportamento ingiurioso del superiore gerarchico).

Non ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione il dirigente che si dimette volontariamente, salvo alcune eccezioni (come nel caso delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento o i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili).

Al dirigente comunque spetta la NASpI in caso di dimissioni incentivate se le stesse sono state formalizzate innanzi all’ispettorato territoriale del lavoro.

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo come annualmente indicato

L’indennità viene corrisposta ogni mese, direttamente dall’INPS per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, a partire dall’ottavo giorno successivo a quello di interruzione del rapporto di lavoro.

I dirigenti involontariamente disoccupati hanno diritto, oltre all’indennità di disoccupazione corrisposta dall’INPS, anche al trattamento di sostegno fino a 12 mesi erogata dal FASI, con copertura sanitaria ed assicurativa.

Avv. Vito Salvatore Manfredi patrocinante in Cassazione 34

v.manfredi@legalfirmconsulting.com  

Redazione

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