Madre condannata alla rimozione dei video tik tok, il padre non era d’accordo

Madre condannata alla rimozione dei video tik tok, il padre non era d’accordo

Pronuncia inedita del Tribunale di Trani

Avv.Mariatiziana RUTIGLIANI Criminologa

Le Avvocate Italiane 

Il Tribunale di Trani ricorda che è necessario che il consenso alla pubblicazione sia prestato da entrambi i genitori. Con l’ ordinanza del 30 agosto 2021, su ricorso del padre in ordine ai video della minore postati senza consenso dalla madre. Tale comportamento integra la violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali: art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991 (in particolare, l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l’art. 16 stabilisce che:

“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tal interferenze o tali affronti”); art. 8 Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018) che considera l’ immagine fotografica dei figli dato personale, ai sensi del c.d. Codice della Privacy (e specificamente dell’art. 4, lett. a),b) c) D.Lgs n. 196/2009 e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, sicché nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, invece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L.n. 633/41).

In tale prospettiva, il legislatore italiano, all’art.2 quinquies del D.Lgs. 101/2018 ha fissato il limite di età da applicare in Italia a14 anni.Nel caso di specie la madre è stata condannata poichè non vi è prova del consenso del padre alla pubblicazione di tali video.Rigettata anche la tesi difensiva della mamma secondo cui il padre sarebbe stato a conoscenza della pubblicazione degli stessi video avendo egli accesso al profilo della moglie. La possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore. La proposizione del ricorso cautelare, seppur a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso, e mancato consenso, del genitore.

Oltre al prospettato fumus boni iuris sussiste, altresì, il periculum in mora, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza di merito, “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati.

Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente” (cfr. Trib. Mantova, 19.9.2017). Il Tribunale di Trani ha dunque con pronuncia inedita condannato la mamma alla rimozione dai propri profili social delle immagini relative alla minore  … ed alla contestuale inibitoria dalla futura diffusione di tali immagini, in assenza del consenso di entrambi i genitori con la previsione inoltre di condanna ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore della minore, da versarsi su conto corrente intestato alla medesima;

La pronuncia è molto importante poiché la condivisione di tali immagini regala ai bambini un “tatuaggio digitale” indelebile, di cui non sono sempre contenti in seguito.

Pertanto, il Tribunale ha giustamente accolto il ricorso del padre (ndr. rappresentato dall’avvocato Mariatiziana Rutigliani) nel caso di specie per tutelare i diritti della figlia minorenne.

È da augurarsi che decisioni di siffatta natura oltre ad una divulgazione puntuale delle norme sulle quali la decisione si è basata possano accrescere la consapevolezza dei genitori delle possibili conseguenze e dei rischi della condivisione di immagini e video dei propri figli online.

Vi è sull’argomento molta poca conoscenza, il Regolamento europeo non va a prevedere la possibilità che i genitori possano non essere tecnologicamente competenti per salvaguardare la privacy dei propri figli comportando una sovra esposizione mediatica dell’identità dei bambini senza alcun timore sulle possibili conseguenze negative come il furto di identità, la criminalità online e la privazione dell’autonomia e del diritto all’autodeterminazione d

Redazione

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