Green pass obbligatorio, 15 ottobre-31 dicembre. Tribunali, ok per magistrati ma non per avvocati

Green pass obbligatorio, 15 ottobre-31 dicembre. Tribunali, ok per magistrati ma non per avvocati

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19

Il green pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani di cui 14 milioni e 700mila impiegati nel settore privato. Compresi deputati e senatori anche se, essendo Camera e Senato organi costituzionali, spetterà a loro decidere da quando e con quali modalità adeguare il proprio ordinamento in base al principio dell’autodichia, ossia dell’autonomia decisione.

I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione  è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è
efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

OBBLIGO PER TUTTI I LAVORATORI – Il decreto, 9 articoli nell’ultima bozza, introduce innanzitutto l’obbligo per tutti i dipendenti pubblici: “personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, compresa la Consob e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale” nonché tutti i “titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”. E anche a tutti quei soggetti che, “a qualsiasi titolo” svolgono la propria attività lavorativa in un’amministrazione pubblica, anche se con contratti esterni. La norma vale anche per gli organi costituzionali – Presidenza della Repubblica, Camera, Senato, Corte Costituzionale – ma spetterà a loro definire in che modo applicarlo.

Stesso discorso per il settore privato: “chiunque svolge un’attività lavorativa” per accedere al luogo di lavoro è obbligato a “possedere e esibire la certificazione”. Sia nel pubblico sia nel privato, non dovranno esibire il green pass tutti coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale.

GREEN PASS ANCHE NEI TRIBUNALI MA NON PER AVVOCATI – Il decreto introduce anche una norma ad hoc per l’accesso a tribunali e uffici giudiziari: il green pass dovranno averlo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie. La norma non varrà però per i legali: le disposizioni, dice il decreto, “non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo”. Un avvocato potrà dunque andare in tribunale senza avere il certificato ma, ad esempio, dovrà mostrarlo per entrare in uno studio legale.

TAMPONI A 15 EURO PER TUTTI – Per non penalizzare ulteriormente chi non vorrà o non può vaccinarsi, il decreto introduce i tamponi a prezzo calmierato per tutti nelle farmacie che hanno aderito al protocollo d’intesa: gratis per chi non si può vaccinare, 8 euro per i minori e 15 euro per tutti gli altri. Nella bozza è prevista per le farmacie che non rispettano i prezzi una sanzione da mille a 10mila euro e il prefetto potrà disporre anche la chiusura dell’attività per 5 giorni.

GREEN PASS VALIDO PER 72 ORE – Per quanto riguarda i tamponi, con un emendamento al decreto green pass bis, è stata inoltre estesa la validità dell’esito dei molecolari a 72 ore mentre quella degli antigenici continuerà ad essere 48 ore.

CONTROLLI A DATORI LAVORO, ANCHE VERIFICHE A CAMPIONE – Il governo ha previsto che a verificare se i lavoratori sono in possesso del green pass, sia nel pubblico che nel privato, dovranno essere i datori di lavoro ai quali spetta inoltre il compito di definire, entro il 15 ottobre, le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”, che potranno essere anche a campione. Ci dovrà essere un responsabile incaricato degli accertamenti che, in via prioritaria, dovranno essere eseguiti al momento dell’accesso. La validità del green pass potrà essere verificata, nel privato, con la app ”VerifiCa19′ mentre nel pubblico il premier, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e della salute, potrà definire delle linee guida “per la omogenea definizione delle modalità organizzative”.

SANZIONI FINO A 1.500 EURO E SOSPENSIONE STIPENDIO – Per chi non ha il pass sono previste una serie di sanzioni: nel pubblico, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, scatterà la sospensione del rapporto di lavoro e dunque dello stipendio mentre nel privato la sospensione sarà immediata. In ogni caso, precisa il decreto, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste inoltre sanzioni da 400 a mille euro, mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass rischiano una sanzione da 600 a 1.500 euro. E sanzioni sono previste anche per i magistrati ordinari: l’accesso senza il pass è considerato “illecito disciplinare” ed è sanzionato in base alla normativa di riferimento.

Redazione

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