Una riforma necessaria,quella della giustizia

Una riforma necessaria,quella della giustizia

Cerchiamo di capire cosa sta accadendo

Di Daniela Piesco

Certamente la riforma in argomento, per la quale sono già stati presentati circa 1630 emendamenti e il cui iter parlamentare sarà difficoltoso per la mancanza di convergenza da parte di alcune componenti del Governo e l’opposizione della magistratura, costituisce un primo passo per incidere efficacemente sull’attività della giustizia, già nell’occhio del ciclone anche per una situazione di difficoltà strutturale e funzionale.

Tuttavia, deve anche rilevarsi che il cattivo funzionamento del sistema giudiziario è stato anche condizionato dal comportamento non lineare di alcune componenti della magistratura caratterizzato talvolta da un inguaribile protagonismo.

Deve, perciò, auspicarsi che l’impegno di tutte le componenti sociali possa contribuire a favorire il ricorso a procedure innovative ed utili al funzionamento dell’ordine giudiziario, senza un’inammissibile ingerenza del potere esecutivo nel pieno rispetto delle disposizioni poste a tutela del nostro ordinamento democratico e dei diritti dei cittadini.

Partiamo dall’inizio

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). Si tratta di un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.

Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo Piano, che si articola in sei Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione Europea.

Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell’attenzione al tema del riequilibrio territoriale.

Il Piano comprende un ambizioso progetto di riforme. Il governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

È bene sottolineare che una delle riforme più importanti tra quelle che l’Italia deve fare per ottenere i finanziamenti europei del Recovery Fund è quella della giustizia

In particolare, la riforma della giustizia ha l’obiettivo di affrontare i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l’organizzazione degli uffici giudiziari.

Nel campo della giustizia civile si semplifica il rito processuale, in primo grado e in appello, e si implementa definitivamente il processo telematico.

Il Piano predispone inoltre interventi volti a ridurre il contenzioso tributario e i tempi della sua definizione.

In materia penale, il Governo intende riformare la fase delle indagini e dell’udienza preliminare; ampliare il ricorso a riti alternativi, rendere più selettivo l’esercizio dell’azione penale e l’accesso al dibattimento e definire termini di durata dei processi.

Invero la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull’obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.

Per realizzare questa finalità, il Piano prevede, oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa , anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell’intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Inoltre, per quanto concerne la riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale, il PNRR si propone l’obiettivo di rendere più efficiente il processo penale e di accelerarne i tempi di definizione, attraverso interventi da collocare all’interno del disegno di legge A.C. 2435, attualmente in corso di esame in Commissione Giustizia alla Camera

Non potendo analizzare, per ragioni di spazio e tempo,tutti gli argomenti trattati mi limiterò a trattare quello più discusso e centrale che riguarda la prescrizione del reato

Il nostro ordinamento ricollega effetti giuridici al trascorrere del tempo, sia per quanto riguarda il reato che con riferimento alla pena.

Per quanto riguarda il reato, in particolare, la prescrizione costituisce una causa estintiva.

Infatti, se dalla commissione dell’illecito trascorre un certo lasso di tempo, variabile da reato a reato, senza l’emissione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, il reato deve ritenersi prescritto e non potrà più essere irrogata la sanzione prevista.

La ratio è di tutta evidenza: il trascorrere del tempo comporta un affievolimento dell’esigenza di prevenzione propria del diritto penale, tale per cui risulterebbe irragionevole perseguire e reprimere una condotta criminosa commessa molto tempo addietro e da un soggetto che potrebbe essere cambiato, senza considerare le difficoltà per l’imputato di difendersi dopo un lungo periodo.
(157 e 158 cp 129 cpp)

Con la riforma viene confermata la regola introdotta con la legge n. 3/2019, secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna.

La disciplina, oggi contenuta nell’art. 159, co. 2 c.p. (del quale si propone l’abrogazione) viene però riformulata e trasferita in un nuovo art. 161 bis c.p. (Cessazione del corso della prescrizione): “Il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado”.

La nuova collocazione si spiega in ragione del fatto che non si tratta di un’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, bensì di una vera e propria cessazione definitiva (dies ad quem).

Rispetto alla disciplina introdotta con la legge n. 3/2019 :

si esclude tuttavia che il decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, produca lo stesso effetto; conseguentemente si propone di reinserire il decreto penale di condanna tra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, nell’art. 160, co. 1 c.p.

Si prevede poi espressamente che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

La riforma della disciplina della prescrizione del reato viene proposta,come già nel disegno di legge 2435,in forma di disposizione immediatamente prescrittiva (non di criterio di delega).

Viene, inoltre, previsto un nuovo istituto, l’improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione (art. 14 bis).

Per assicurare tempi certi e ragionevoli ai giudizi di impugnazione, si propone di introdurre nel codice di procedura penale, nella parte che disciplina le condizioni di procedibilità, un nuovo art. 344 bis c.p.p. (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale). La proposta anche in questo caso mira a introdurre disposizioni immediatamente prescrittive.

Si stabilisce, inoltre, che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell’azione penale.

Ciò significa che il giudice d’appello, o la Cassazione, accertato il superamento di detti termini, dovranno in riforma o previo annullamento della sentenza impugnata dichiarare di non doversi procedere.

Nella riforma la sentenza di improcedibilità, una volta definitiva, travolge quindi la sentenza impugnata, sia essa di condanna o di assoluzione.

In linea generale, l’improcedibilità si ha quando il processo, subordinato ad una condizione detta appunto di procedibilità, risulta impedito dalla sua mancanza.

Secondo le vigenti disposizioni, le condizioni di procedibilità sono la querela, l’istanza, la richiesta e l’autorizzazione a procedere, anche se quest’ultima si considera più una condizione di proseguibilità.

Il difetto di condizione di procedibilità può dar luogo a varie pronunce: archiviazione, sentenza di non luogo a procedere nell’udienza preliminare o sentenza di non doversi procedere in dibattimento.

Tali decisioni di carattere processuale non impediscono il successivo esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto contro la stessa persona se in seguito sopraggiunge la condizione di procedibilità (art. 345 c.p.p.).

Quindi la riforma Cartabia prevede una nuova fattispecie di improcedibilità.

Una prospettiva apprezzabile è stata, quindi, fornita con la riforma in argomento

Sarà però necessario lo sforzo di tutti gli operatori della giustizia, ma anche di tutti i cittadini, per rendere pienamente operativo il tentativo del legislatore di riformare il processo penale al servizio della collettività in ossequio all’art. 101 della nostra carta costituzionale che sancisce solennemente che “La giustizia è amministrata nel nome del popolo”.

Solo così si potrà evitare l’improduttiva attività degli organi giudiziari e, soprattutto, le lungaggini procedurali, più volte stigmatizzate dall’Unione Europea, con grave danno alla nostra convivenza civile e al sistema produttivo del paese.

In breve le altre novità della riforma

Nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima sia dell’autore del reato, si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Previste inoltre la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

Si può ricorrere in Cassazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea di Strasburgo.

Le nuove pene sostitutive, detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria, saranno direttamente irrogabili dal giudice (senza passare più dal Tribunale di sorveglianza) fino a quattro anni di pena. E’ esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena.

Per risparmiare tempo e rendere la procedura più snella, gli atti e le notifiche possono essere depositati per via telematica.

Daniela Piesco Vice Direttore Radici

Redazione

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