Focus emergenza lavoro domestico, familiari e alla pari”

Focus emergenza lavoro domestico, familiari e alla pari”

La tematica  frequente  strumentalizzata per le note finalità di sfruttamento delle prestazioni lavorative in ambito domestico senza che sorga alcun tipo di obbligo contributivo.

Siamo nel range delle prestazioni lavorative  che presentano carattere continuativo e prevalente richieste normalmente per in ausilio all’ordinario funzionamento della vita familiare, così come previsto dalle principali fonti normative ( 1, L. n. 339/1958 e ss.mm.ii.)

Per una  piena e corretta allocazione giuridica la durata di svolgimento non può mai essere inferiore a 4 ore giornaliere. Si tratta di un’attività rivolta in favore del nucleo familiare o di persone comunque legate tra di loro da un vincolo affettivo.

Il lavoratore presta ausilio in beneficio del contesto familiare per incrementarne il profitto che rimane circoscritto, esclusivamente, al medesimo ambito familiare.

Non è richiesto in capo all’unità datoriale che assume il domestico che lo stesso sia necessariamente un imprenditore, rilevando esclusivamente il suo ruolo di componente della famiglia ove  il lavoratore viene collocato.

La retribuzione a corrispondersi con cadenza mensile è strettamente connessa all’obbligo di fornire, in caso di convivenza, anche il vitto e l’alloggio, dovendosi consentire, nel contempo, al lavoratore di necessitare del tempo occorrente per poter svolgere ogni adempimento civile e morale, tutelandone la salute.

Dal canto suo, al momento dell’assunzione, il lavoratore dovrà fornire le informazioni sul suo stato di famiglia, la scheda professionale e la tessera aggiornata.

Come per qualsiasi altro lavoratore la sua assunzione avviene tramite i noti canali del centro per l’impiego da curarsi, preventivamente, entro le ore 24 del giorno precedente l’assunzione.

Sono previsti distinti periodi di prova preliminari alla conferma dell’assunzione che non superano gli otto giorni di lavoro consecutivo (nei casi di assunzione di cuochi, giardinieri e badanti)e di trenta nel caso in cui il lavoratore domestico sia addetto allo svolgimento di altre mansioni (governanti, maggiordomi, dame di compagnia).

Non è previsto alcun formale atto di conferma dell’assunzione nel caso in cui superato il periodo di prova non ne siano state contestate le erronee modalità di svolgimento, ragione per la quale l’assunzione s’intende automaticamente confermata.

Da  ciò ne consegue che anche il periodo di prova viene imputato  nel corpo del periodo di anzianità contributiva del lavoratore.

Quanto ai limiti sostanziali che possono individuarsi in ordine   alla modalità ed ai lavoratori assunti per lo svolgimento di tali mansioni, laddove il rapporto di lavoro venga instaurato con un componente della famiglia non sussiste alcun tipo di preclusione ove il rapporto di lavoro si presenti di natura subordinata e nell’ambito degli elementi che correttamente lo possono identificare rileva la presenza di una lettera di assunzione, l’erogazione della busta paga e l’effettivo versamento della contribuzione, con la conseguenza che ove manche uno dei prescritti requisiti ne consegua la palese difficoltà a poter vantare l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro.

Tra i possibili prestatori da collocare all’interno del contesto domestico rientrano gli autisti con l’evidente limite che ove il componente della famiglia sia anche titolare d’impresa la disciplina del loro rapporto di lavoro, ai fini previdenziali e contributivi segue la stessa disciplina degli altri dipendenti addetti all’impresa.

Ancor più importante assume lo svolgimento di   tali mansioni ove all’interno della famiglia siano collocate persone alla pari,  tra cui rientrano tutti quei cittadini che provengono da altri paesi della comunità al fine di potersi perfezionare negli studi professionali e linguistici. In questi casi non sorge alcun obbligo di subordinazione atteso che la persona ospitata “alla pari” riceve vitto ed alloggio in cambio di un piccolo aiuto domestico che non può in alcun modo superare le cinque ore giornaliere.

Angela Gerarda FASULO

Redazione

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