Cittadinanza: nuove misure per minori nati all’estero figli di cittadini per nascita
Cittadinanza, più tempo e meno costi: cosa cambia dal 2026 per i figli nati all’estero
Cittadinanza: domande entro tre anni e niente contributo da 250 euro
A cura di Giovanni Merone
Cittadinanza: con la legge di bilancio 2026 entrano in vigore nuove disposizioni che ampliano i termini per la presentazione delle istanze e introducono agevolazioni per i minori nati all’estero figli di cittadini italiani per nascita. Le novità si applicano dal 1° gennaio 2026 e riguardano anche specifiche norme transitorie.
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| Con la legge di bilancio 2026 sono state introdotte alcune modifiche in materia di cittadinanza: a partire da ieri, primo gennaio 2026, infatti, le istanze e le relative dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da parte del cittadino italiano.
Questo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992, e all’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n.36/2025. In base a queste nuove fattispecie il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, ma acquisterà la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in Consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori). Queste dichiarazioni, le cui istanze siano presentate a partire dal primo gennaio 2026, sono inoltre esenti dal pagamento del contributo di 250 Euro al Ministero dell’Interno. Il comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025 è invece una norma transitoria e si applica quando sussistono tre condizioni: a) persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025 (cioè persone che non avevano compiuto il 18 anno di età al 24 maggio 2025); b) figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992; c) la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Letture consigliate: Accade Oggi: Dichiarazione Universale Diritti Umani La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, si specifica, deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Le indicazioni per presentare domanda sono reperibili sui siti delle sedi diplomatiche. (aise) |
Le nuove disposizioni puntano a semplificare l’accesso alla cittadinanza per i minori nati all’estero da cittadini italiani per nascita, ampliando i termini temporali e riducendo gli oneri economici per le famiglie interessate.
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