Cittadinanza: nuove misure per minori nati all’estero figli di cittadini per nascita

Cittadinanza: nuove misure per minori nati all’estero figli di cittadini per nascita
Foto di Büşranur Aydın su pexels.com

Cittadinanza, più tempo e meno costi: cosa cambia dal 2026 per i figli nati all’estero

Cittadinanza: domande entro tre anni e niente contributo da 250 euro

A cura di Giovanni Merone

Cittadinanza: con la legge di bilancio 2026 entrano in vigore nuove disposizioni che ampliano i termini per la presentazione delle istanze e introducono agevolazioni per i minori nati all’estero figli di cittadini italiani per nascita. Le novità si applicano dal 1° gennaio 2026 e riguardano anche specifiche norme transitorie.

Letture consigliate:Cittadinanza disegno di una mano con il dito indice che punta in basso per una call to action
Memorie di Migrazione Italiana

Racconto di una domenica sulla costa salentina

Tradizioni natalizie nel cuore

Funzioni e Problemi dell’AI parte 1 

Con la legge di bilancio 2026 sono state introdotte alcune modifiche in materia di cittadinanza: a partire da ieri, primo gennaio 2026, infatti, le istanze e le relative dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da parte del cittadino italiano.

Questo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992, e all’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n.36/2025.
Questi due comma hanno introdotto due nuove fattispecie di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza.
Non è pertanto possibile far ricorso a questa procedura nel caso in cui il/i genitore/i sia(no) diventato/i cittadino/i italiano/i per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912) o per convivenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana (art. 14 della legge n. 91/1992).

In base a queste nuove fattispecie il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, ma acquisterà la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in Consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori).

Queste dichiarazioni, le cui istanze siano presentate a partire dal primo gennaio 2026, sono inoltre esenti dal pagamento del contributo di 250 Euro al Ministero dell’Interno.
In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 prevede che può acquistare la cittadinanza il minore figlio di cittadino/a italiano/a per nascita se entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita; la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.

Il comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025 è invece una norma transitoria e si applica quando sussistono tre condizioni: a) persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025 (cioè persone che non avevano compiuto il 18 anno di età al 24 maggio 2025); b) figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992; c) la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026.

Letture consigliate:Cittadinanza disegno di una mano con il dito indice che punta in basso per una call to action

Un Ponte tra Culture

L’umanità si scopre Solidale

La Natività

Accade Oggi: Dichiarazione Universale Diritti Umani

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, si specifica, deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.

Le indicazioni per presentare domanda sono reperibili sui siti delle sedi diplomatiche. (aise) 

Le nuove disposizioni puntano a semplificare l’accesso alla cittadinanza per i minori nati all’estero da cittadini italiani per nascita, ampliando i termini temporali e riducendo gli oneri economici per le famiglie interessate.

Per un’informazione completa

Consulta anche gli articoli pubblicati su:

Redazione Radici

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.