Maxi sanzione lavoro, competenza territoriale per l’illecito accertato, chiarimenti ministeriali del 19 marzo

Novità importanti pervengono dal ministero in ordine alla fattispecie omissiva qualificata dalla giurisprudenza quale illecito istantaneo omissivo con effetti permanenti che si configura laddove decorso infruttuosamente il termine concesso per la regolarizzazione spontanea degli adempimenti, la stessa non venga effettuata.
Ciò determina il conseguente effetto che si da immediatamente corso da parte dell’amministrazione competente, che ha attivato il procedimento, all’emanazione dei conseguenti effetti impositivi disposti per le ipotesi della irrogazione della c.d. maxisanzione per lavoro “nero”.
Con nota del 19 marzo l’INL ha, sostanzialmente, chiarito che ove non vi sia coincidenza tra la sede operativa in cui l’illecito è stato accertato e la sede legale della compagine aziendale l’ispettorato del lavoro territorialmente competente è quello in cui risulta ubicata la sede legale con il conseguente effetto che anche tutti i successivi adempimenti, andranno gestiti dall’ispettorato del lavoro territorialmente competente, che nel caso in ispecie potrebbe non coincidere con quello in cui risulti ubicata l’unità produttiva in cui si è consumato l’illecito.
Ma è altrettanto possibile, come chiarisce il ministero che, l’impresa sia dotata di una specifica unità produttiva deputata allo svolgimento degli adempimenti di natura amministrativa e gius-lavoristico – previdenziali. In tali casi ”la competenza ad adottare l’ordinanza ingiunzione, riferita alla maxisanzione, resti in capo all’ufficio individuato in ragione del luogo dove si è svolta l’attività lavorativa irregolare.