Legge Severino, risolto problema grazie al referendum? No!

Legge Severino, risolto problema grazie al referendum? No!

Legge Severino, risolto problema grazie al referendum? No!

Dario Patruno

Per rispondere alla domanda sulla quale siamo chiamati a votare il 12 giugno, chiedendo se abrogare la norma o lasciare la normativa vigente parto dal quesito referendario:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

In base alla legge Severino, non possono essere candidati o decadono dalla carica di deputato, di senatore o di parlamentare europeo le persone condannate in via definitiva per reati particolarmente gravi, come mafia o terrorismo; per reati contro la pubblica amministrazione, come peculato, corruzione o concussione; e per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni. Soltanto per gli amministratori locali, la legge Severino prevede la sospensione temporanea del mandato anche in caso di condanna non definitiva. La sospensione dall’incarico può durare al massimo un anno e mezzo. Quest’ultimo aspetto della legge Severino è quello più criticato dai sostenitori del sì ai quesiti referendari sulla giustizia. Trattasi di sentenze non definitive, in senso tecnico, non passate in giudicato. In caso di abrogazione si lascerebbe al giudice il potere discrezionale di decidere caso per caso se impedire la candidatura del condannato. E in ogni caso esiste una disparità tra amministratori locali e parlamentari.

La presunzione di innocenza sancito dalla Corte Costituzionale si scontrerebbe con l’articolo 54 della Costituzione secondo cui le funzioni pubbliche devono essere svolte «con disciplina e onore».

E’ importante precisare che trattandosi di referendum abrogativo la consultazione sarà valida se si recherà alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto, evento non facile da realizzarsi.

Se volete un parere personale è sbagliato abrogare una norma che toglierebbe ogni impedimento alle candidature dei condannati.

Mi permetto di segnalare una pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza n.35 dell’11 marzo 2021 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevate dal Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli artt. 117 e 122 della Costituzione, ha affermato che “Se perciò il collegamento tra sospensione e condanna è operato all’esclusivo scopo di realizzare le esigenze cautelari costituenti il fine legittimo della misura, la sospensione non dipende dalla concreta gravità dei fatti per i quali vi è stata condanna, ma solo da quest’ultima, che costituisce l’oggettivo presupposto perché si produca l’effetto ulteriore e distinto previsto dalla norma, destinato a operare in modo autonomo ed “esterno” rispetto all’azione pubblica di repressione penale (sentenza n. 276 del 2016). Né, per le medesime ragioni, rileva che il fatto di reato accertato abbia una qualche incidenza, anche temporale, sull’esercizio del mandato.”

Chi ricopre cariche pubbliche si richiede sia migliore dei comuni cittadini anche per dare senso ad una alta funzione a servizio del bene comune.

Cicerone nel Sogno di Scipione riserva un posto in paradiso ai politici, cioè a coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune. Se passasse il sì non ci sarebbero più garanzie sui candidati. Troviamo questi politici e votiamoli. Ma i condannati no!

Redazione

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