Ospiti indesiderati: il diritto d’asilo a 70 anni dalla convenzione onu sui rifugiati

Ospiti indesiderati: il diritto d’asilo a 70 anni dalla convenzione onu sui rifugiati
 A settant’anni dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e a 55 dal Protocollo di New York del 31.12.1967 i migranti forzati nel mondo sono 82,4 milioni.
Un’affollata nazione di senza diritti, in balia di sfide che si fanno sempre più globali e complesse, acuite dalla pressione demografica, dalle sperequazioni mondiali, dal climate change, dalle difficoltà di accesso alle risorse (acqua, cibo, terre, energie, ecc.) e, non ultimo, dalla pandemia da Coronavirus.

In “Ospiti indesiderati: il diritto d’asilo a 70 anni dalla Convenzione Onu sui rifugiati” – presentato ieri pomeriggio a Roma – il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, ha cercato di tratteggiare un mini-atlante delle migrazioni forzate nel mondo focalizzando, con il supporto di specialisti, alcuni case studies significativi, e analizzando il processo storico che ha portato alla stesura e alla firma della Convenzione, i suoi punti di forza e le debolezze, l’attualità o meno della definizione di rifugiato ivi contenuta, le forme complementari di protezione, nonché le prescrizioni giuridiche sui diritti dei rifugiati e i doveri degli Stati.

I DATI :UN FENOMENO GLOBALE

Dopo 70 anni, con oltre 82,4 milioni di persone coinvolte nel mondo, è stato raggiunto nel 2020 il numero più alto di migranti forzati dal dopoguerra: praticamente 1 abitante del Pianeta ogni 100.
Di questi ricadono nell’ambito della Convenzione 20.650.304 di rifugiati formalmente riconosciuti e 4.128.889 di richiedenti asilo. Restano invece esclusi: 48 milioni di sfollati interni a causa di conflitti o violenze; 3.856.327 di cittadini venezuelani sfollati all’estero; 5.703.521 di rifugiati palestinesi a seguito del conflitto arabo-israeliano del 1948.
La parte maggiore dell’onere dell’accoglienza ricade sui Paesi in via di sviluppo che accolgono l’86,2% dei migranti forzati nel mondo:
– il 64,7% del totale dei rifugiati e il 43,3% dei richiedenti asilo;
– il 96,0% degli sfollati;
– il 100%, rispettivamente, degli sfollati venezuelani all’estero e dei profughi palestinesi.
Le quote sul totale dei migranti forzati relative a Ue e Nord America, d’altra parte, sono dimezzate in dieci anni, passando rispettivamente da 7,9% a 4,1% e da 4,6% a 1,8%.
A livello di singoli Paesi, il primato dell’accoglienza spetta alla Colombia, con 10 milioni di migranti forzati (di cui quasi 8,3 milioni sfollati interni e 1,7 sfollati venezuelani), seguita da Siria (7,3 milioni di migranti forzati, di cui 6,7 milioni disfollati interni e quasi 600mila profughi palestinesi del 1948) e Repubblica Democratica del Congo (5,7 milioni di migranti forzati, di cui 5,2 milioni sfollati interni e mezzo milione rifugiati riconosciuti).
In questa graduatoria, il primo Paese europeo è la Germania, che si colloca al 17° posto con 1,2 milioni di rifugiati e 243mila richiedenti asilo pendenti a fine 2020, seguita al 30° posto da Francia (rispettivamente 436mila e 118mila), Svezia (42°: 248mila e 19mila), Spagna (49°: 104mila e 103mila) e Italia (53°: 128mila e 54mila).
L’emergenza Covid-19 ha avuto un impatto di rilievo, indebolendo il sistema di protezione (dall’accoglienza alle procedure di riconoscimento dello status) in numerosi Paesi di asilo ed esacerbando le condizioni di vita di sfollati e rifugiati.

LA “MAGNA CHARTA” DELL’ASILO

Approvata il 28 luglio 1951 sulle ceneri della seconda guerra mondiale, la Convenzione di Ginevra rappresenta ancora oggi una vera e propria “Magna Charta” dell’asilo, aperta a tutti soprattutto dopo che il Protocollo di New York del 1967 ha permesso di superare sia la clausola temporale (che fissava la data del 1° gennaio 1951 come limite temporale ex ante degli eventi potenziali cause di rifugiati), sia la clausola geografica, che limitava all’Europa gli obblighi degli Stati contraenti.
Essa ha primariamente il merito di fornire una definizione universale di rifugiato, ovvero: “Colui che, (…) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Una definizione particolarmente moderna perché – da 70 anni – permette di superare la logica dell’appartenenza a specifici gruppi etnici o nazionali bisognosi di protezione o ad altre categorie di persone minacciate, che aveva invece caratterizzato l’approccio tra le due guerre, per mettere a fuoco i concetti di “persecuzione individuale” (subìta o anche temuta) e di “giustificato timore di essere perseguitato”. Non si esplicita neanche il riferimento all’“agente” della persecuzione, che quindi non può essere limitato al solo soggetto statale, anche se negli anni successivi le prassi sembreranno favorire questa interpretazione.
La Convenzione, inoltre, afferma che potranno essere riconosciuti al rifugiato gli stessi diritti dei cittadini dello Stato in cui si risiede, a eccezione dei diritti politici. In ogni caso il rifugiato godrà quanto meno dei diritti previsti per gli stranieri residenti. Inoltre, l’Art. 31, Par. 1 esplicita che gli Stati non assumeranno sanzioni penali in merito a ingresso e soggiorno irregolari.
Nel testo, invece, non si danno indicazioni sulle procedure da seguire per la determinazione dello status di rifugiato, lasciando mano libera agli Stati. Solo nel 1977 il Comitato Esecutivo del Programma dell’Unhcr è intervenuto per proporre una serie di condizioni e requisiti da osservare per garantire un esame appropriato delle domande di asilo.
Da un’analisi complessiva sembra pertanto derivare un sistema che, lungi dal riconoscere un vero e proprio “diritto di asilo”, si limita a disciplinare il regime giuridico applicabile a chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, senza trattare specificamente della sua concessione (come del resto chiaramente desumibile dalla stessa denominazione convenzionale).
La Convenzione non concede al rifugiato un diritto internazionale all’ammissione nel Paese ospitante né impone un obbligo per gli Stati firmatari ad ammettere rifugiati sul proprio territorio; tuttavia, l’ammissione dei richiedenti asilo alla frontiera si presenta come un corollario del principio di non-refoulement, che impone a tutti gli Stati l’obbligo di “non espellere o respingere (refouler) un rifugiato verso le frontiere di Paesi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o delle sue opinioni politiche” (Art. 33), il che significa di fatto accogliere coloro che fuggono la persecuzione e istituire procedure eque e affidabili per determinare quali richiedenti asilo abbiano titolo alla protezione internazionale (fatta salva l’eventualità che sussista una delle clausole di esclusione all’Art. 1).
Evitando di regolamentare il diritto di asilo, lasciando ampia discrezionalità agli Stati e non prevedendo il diritto soggettivo a ottenere lo status di rifugiato, la Convenzione del 1951 appare dunque, oggi, come uno strumento che si conforma a fatica alle nuove problematiche del presente.
Le sfide globali che segnano l’attualità, come il cambiamento climatico, la pandemia, ma anche la ricerca di materie prime, risultano sempre più difficili da affrontare con gli strumenti tipici degli Stati-nazione, e le stesse migrazioni internazionali rimettono in discussione il principio della loro sovranità.

LA CONVENZIONE DI FRONTE ALLE SFIDE GLOBALI

La prima questione che si pone è proprio quella dell’attualità della definizione di rifugiato. Nel corso degli anni, diversi gruppi di studio sono stati creati sulla base della Convenzione del 1951 per individuare una definizione più obiettiva. La Convenzione del 1969 dell’Organizzazione dell’Unità Africana (Oua), che regola aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, per esempio, oltre a prevedere i motivi fondanti già enunciati dalla Convenzione di Ginevra (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), ha ampliato la categoria di rifugiato arrivando a comprendere elementi nuovi come “aggressione esterna, occupazione, dominio straniero, gravi turbamenti dell’ordine pubblico in tutto o in una parte del Paese di origine o di cittadinanza”. Sulla stessa scia la Dichiarazione di Cartagena del 1984 sui rifugiati in America Latina ha incluso anche la “violazione massiccia dei diritti dell’uomo”.
A livello Ue, l’istituto della protezione sussidiaria introdotto con la Direttiva 2004/83/Ce ha permesso di soddisfare i bisogni di protezione diversi dalle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (per esempio fondati motivi di ritenere che, tornando nel Paese di origine, si correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno).
Oltre alla protezione sussidiaria, inoltre, coesistono nell’Ue altre 20 forme di protezione disciplinate dal diritto interno degli Stati, complementari e aggiuntive alla protezione internazionale, che non afferiscono a generici motivi caritatevoli bensì risultano basate su tradizioni giuridiche e culturali nazionali che tutelano diritti fondamentali non contemplati dalla protezione internazionale.
È il caso anche del cosiddetto Decreto Lamorgese (D.L. 130/2020), convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre 2020 n.173, che in Italia ha compiuto una riforma profonda in materia di asilo affiancando ai due status di protezione internazionale una terza forma di protezione disciplinata dal diritto interno detta “speciale”, che conferma l’impianto previsto dalla previgente normativa sulla protezione umanitaria, ma nello stesso tempo si espande inglobando il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare.

IL DIRITTO D’ASILO IN EUROPA

Secondo i dati Unhcr alla fine del 2020 i rifugiati e i richiedenti asilo nell’Ue a 27 sono quasi 3,4 milioni, provenienti da 150 Paesi. Il loro numero è diminuito dell’1,7% rispetto al 2019. Un milione e mezzo vive in Germania e mezzo milione in Francia. L’incidenza media sulla popolazione a livello Ue raggiunge lo 0,8%. Si allineano perfettamente alla media Francia e Belgio, mentre si riscontrano significative differenziazioni tra gli altri Stati membri. L’incidenza sulla popolazione è maggiore negli Stati più piccoli (Cipro 3,9%, Malta 2,6%) o di frontiera (Grecia 1,5%), così come nei Paesi tradizionalmente più aperti (Svezia 2,6%, Austria 1,8% e Germania 1,7%). Al contrario, è più bassa nei “nuovi” (Italia 0,3%, Spagna 0,4%) e nei nuovissimi Paesi di immigrazione (con l’eccezione della Bulgaria, 0,3%, l’incidenza dei migranti forzati sulla popolazione non supera lo 0,1% in tutti i nuovi Stati membri dell’Europa centro-orientale).
Nel corso del 2020, secondo i dati Eurostat, sono state presentate 472.395 domande, di cui 417.070 per la prima volta. Sono, invece, 766.195 quelle che alla fine dell’anno risultavano non ancora definite (-18% rispetto al 2019).
Il 30,0% è rappresentato da minorenni: ben 141.230 nel 2020. Di questi, circa un decimo non è accompagnato da genitori o altre figure adulte che possano esercitare la patria potestà (13.555). L’88,5% di questi ultimi sono maschi e il 66,9% ha compiuto i 16 anni. Provengono per la maggior parte da Afghanistan (40,5%) e Siria (16,7%) e si trovano ora principalmente in Grecia (20,7%) e Germania (16,5%). L’Italia, con 520 minori non accompagnati richiedenti asilo, ne accoglie il 3,8% del totale.
Nel 2020, a livello Ue, sono state 521.185 le decisioni in primo grado, di cui il 40,6% positive (211.815, di cui 106.130 con riconoscimento dello status di rifugiato, 50.270 dello status di protezione sussidiaria e 55.420 dello status umanitario). L’80% delle decisioni positive convergono su 3 soli Paesi: Germania (29,5%), Spagna (24,1%) e Grecia (16,2%).
Il primo gruppo nazionale per numero di decisioni positive sono i siriani (63.180), seguiti da venezuelani (46.790) e afghani (24.155). Tassi di riconoscimento superiori all’80% si registrano nel caso di richiedenti venezuelani, siriani ed eritrei; inferiori al 5% per colombiani, indiani, georgiani, moldavi, serbi, ecc.
Alle decisioni di primo grado si aggiungono 232.905 decisioni finali, a seguito di un ricorso, di cui il 29,7% positive (69.235, di cui 21.575 status di rifugiato, 22.350 protezione sussidiaria e 25.310 protezione umanitaria).
Pur in assenza di vie di accesso regolare dedicate ai richiedenti asilo, nel 2020 il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere Ue è sceso complessivamente da 141.741 a 125.110. La rotta principale è tornata ad essere quella del Mediterraneo centrale, ma le situazioni più complesse si registrano nei Balcani occidentali e nelle rotte del Mediterraneo occidentale e dell’Africa occidentale. Proprio la rotta dell’Africa occidentale ha registrato nel corso del 2020 un exploit, passando in un anno da 2.718 a 23.029 attraversamenti rintracciati.
Il calo numerico degli attraversamenti irregolari rintracciati e dei richiedenti asilo in parte possono dipendere dalle restrizioni alla mobilità internazionale imposte dall’emergenza Covid-19, ma sembrano anche nascondere la consuetudine degli Stati membri a ricorrere ad operazioni di respingimento illegali. Sono almeno 40.000 i casi di push-back durante la pandemia, ha denunciato il “Guardian” (5 maggio 2021) sulla base di rapporti Onu e di Organizzazioni non governative.
Secondo le Ong, con l’inizio della pandemia, la regolarità e la brutalità delle pratiche di respingimento sono cresciute, a quanto pare anche con il sostegno di Frontex.
Proprio quest’ultima è stata messa sotto indagine da parte dell’organismo di vigilanza antifrode dell’Ue (Olaf) per molestie, cattiva condotta e operazioni illegali volte a impedire ai richiedenti asilo di raggiungere le coste Ue.

LE DEBOLEZZE INTRINSECHE DEL SISTEMA EUROPEO

Dai dati analizzati non trova giustificazione l’evidente disparità delle procedure per la determinazione dello status di rifugiato, che – non essendo esplicitamente regolate dalla Convenzione del 1951 – variano notevolmente, tanto che solo tra gli Stati membri dell’Ue si registrano tassi di riconoscimento estremamente altalenanti: nel 2020 la media Ue delle decisioni positive di primo grado è stata del 40,6%, ma i tassi positivi variano dal 10,9% della Repubblica Ceca al 74,1% dell’Irlanda. Tra i Paesi apparentemente più severi si colloca anche l’Italia, con il 28,4% di decisioni positive in primo grado.
Altro nodo problematico è l’alto tasso di riconoscimento positivo delle domande di asilo esaminate in secondo appello (29,7% la media Ue). Per diversi Paesi avviene paradossalmente che sia più probabile ottenere un esito positivo alla domanda di asilo in appello che in primo grado: per esempio le decisioni finali emesse in Italia alla fine del 2020 sono state 23.815, di cui 9.690 positive (con un tasso di positività del 40,7%, oltre 12 punti percentuali in più rispetto al 28,4% registrato in primo grado).
L’importanza assunta dai ricorsi lascia intravedere un sistema di valutazione che non è in grado in primo appello di valutare efficacemente le domande di asilo. Ne consegue una mole di ricorsi che condanna il sistema dell’appello a tempi di attesa molto lunghi.
Problemi sono evidenti anche per quanto riguarda l’attuazione pratica del regolamento di Dublino (604/2013/Ue), che stabilisce le procedure affinché la responsabilità dell’esame di una domanda d’asilo ricada innanzitutto sullo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore in relazione all’ingresso nell’Ue del richiedente. Nel 2020 risultano circa 93.700 richieste in uscita ai sensi del regolamento Dublino inviate da Stati membri ad altri Stati membri affinché assumessero la responsabilità di esaminare una domanda di protezione internazionale. Delle circa 84.400 decisioni relative a tali richieste, 49.500 (59%) sono state accettate e 12.200 sono stati i trasferimenti in uscita eseguiti, pari al 25% delle richieste accolte. Si tratta di procedure molto lente e complesse, anche in ragione della mole assunta dalle richieste, che paradossalmente hanno reso il regolamento di Dublino un dispositivo che di fatto formalizza il fenomeno dei “rifugiati in orbita”, rinviati cioè da uno Stato membro all’altro, con lunghissimi tempi di attesa prima che la loro domanda venga esaminata.
Il fatto che il rapporto tra le decisioni Dublino e le domande di asilo presentate sia stato pari a quasi il 20% dimostra la scarsa efficacia del regolamento a contrastare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra i Paesi Ue, la cui ampiezza resta preoccupante sebbene in calo.
La banca dati Eurodac raccoglie i dati biometrici relativi ai richiedenti asilo, ai migranti respinti e ai migranti irregolarmente presenti con sempre maggiore puntualità, grazie anche all’istituzione degli hotspot. Nel corso del 2020 gli Stati membri hanno trasmesso a Eurodac 644.926 set di impronte digitali, registrando rispetto al 2019 un calo del 30% per effetto delle severe restrizioni ai viaggi successive alla pandemia di Covid-19. Di questi, 401.590 riguardavano i richiedenti asilo (il 62% del totale), 160.843 le persone arrestate e respinte nel tentativo di attraversare le frontiere (25%) e 82.285 le persone trovate irregolarmente presenti in uno Stato membro (13%). Tra i 401.590 richiedenti asilo segnalati, è risultato che 232.133 avessero già presentato una domanda negli ultimi 10 anni e 68.775 fossero stati respinti negli ultimi 18 mesi.
In stretto collegamento con i movimenti secondari e la questione dell’attuazione del regolamento di Dublino si colloca anche l’insuccesso della politica di relocation d’emergenza di richiedenti asilo da Grecia e Italia ad altri Stati membri. Le relocation, pensate per superare lo stallo generato dalla rigida applicazione del regolamento di Dublino attraverso un piano obbligatorio di ricollocazione di complessive 160mila persone, a causa di criteri di eleggibilità troppo limitativi, hanno riguardato tra ottobre 2015 e aprile 2018 meno di un quarto dei potenziali destinatari: 34.694 persone (di cui il 63% uomini, il 68% adulti, il 52% siriani, il 35% eritrei e l’11% iracheni). Dall’estate 2018 le relocation sono continuate su base volontaria, con lo scopo di facilitare le operazioni di sbarco dei migranti salvati in mare in Italia e a Malta e riaffermare così forme concrete di solidarietà tra Stati membri.
Da gennaio 2019 queste relocation finalizzate a ridistribuire gli oneri per l’accoglienza delle persone salvate da operazioni di seach and rescue sono state poste sotto il controllo operativo della Commissione europea, che fino a settembre 2020 ha coordinato su richiesta degli Stati membri 39 operazioni di relocation, ricollocando 1.509 richiedenti asilo da Malta e 1.273 dall’Italia entro aprile 2021. Numeri di così limitata ampiezza e frutto di così lunghi stalli nelle operazioni di sbarco successive ai salvataggi in mare, che sembrano piuttosto confermare i dubbi espressi dai Paesi mediterranei dell’Ue in merito alla sincerità della solidarietà comunitaria.

LE SPINTE VERSO L’ESTERNALIZZAZIONE

Già in occasione della “crisi europea dei rifugiati” del 2015, il Sistema Europeo Comune di Asilo (Ceas), volto a stabilire politiche e regole uniformi da osservare da parte di tutti gli Stati membri, è apparso insufficiente per far fronte all’arrivo improvviso di oltre un milione di richiedenti asilo provenienti principalmente dalla Siria.
Come risposta, l’Unione ha adottato due diverse linee d’azione.
Da un lato, prevenire gli arrivi di richiedenti asilo nell’Ue attraverso accordi multilaterali o bilaterali con i Paesi di transito o di primo rifugio come la Turchia (marzo 2016) o la Libia (febbraio 2017). Dall’altro, riformare sostanzialmente il Ceas attraverso nuovi provvedimenti legislativi.
Dopo diversi anni di annunci e rinvii, la Commissione Europea ha pubblicato il 23 settembre 2020 il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo, un documento che intende riunire tutti gli aspetti della migrazione: gestione e controllo delle frontiere, asilo e integrazione, rimpatrio e relazioni con partner esterni.
Il Nuovo Patto si basa in parte sulle sette proposte legislative della Commissione del 2016. Su cinque di queste proposte era già stato raggiunto un accordo politico, in particolare per quanto riguarda i regolamenti sui titoli di protezione internazionale; il potenziamento dell’Agenzia europea di sostegno per l’asilo (Easo) ad Agenzia dell’Ue per l’Asilo; la revisione del sistema Eurodac per l’istituzione di una banca-dati delle impronte digitali dei richiedenti asilo; un accordo-quadro per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria dei rifugiati; e, non ultimo, la riforma della direttiva sull’accoglienza dei richiedenti asilo. Tuttavia, l’intero processo di riforma del Ceas si è ancora una volta bloccato su due questioni sostanziali: le proposte di regolamento sulle procedure di asilo e sulla “solidarietà e condivisione degli oneri”.
Sul primo punto la proposta prevede l’esternalizzazione dello screening dei cittadini di Paesi terzi richiedenti asilo alle frontiere esterne e procedure su come affrontare le situazioni di crisi e di forza maggiore in materia di migrazione e asilo, in sostituzione del – mai attuato – Regolamento sulla Protezione Temporanea.
L’attuazione del principio di solidarietà intra-Ue sancito dal Trattato di Lisbona appare la questione più conflittuale dell’intero Patto. Nei fatti il Regolamento Dublino III, in particolare la responsabilità del Paese di primo ingresso nell’Ue, rimane invariato nella proposta di “Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione” (Ramm). La ricollocazione dei richiedenti asilo dal primo Paese di arrivo in altri Stati membri è, secondo la proposta, non obbligatoria, se non, come ultima ratio e attraverso un meccanismo estremamente complicato che si attiva in situazioni di pressione straordinaria su un determinato Paese; inoltre rappresenta solo una delle possibili opzioni di condivisione delle responsabilità.
Un’altra opzione è la “sponsorizzazione per il rimpatrio”, con cui uno Stato membro diverso da quello di primo arrivo sostiene il rimpatrio dei richiedenti respinti nei Paesi di origine.
Non sorprende l’opposizione degli “Stati in prima linea”, come il gruppo Med-5 composto da Cipro, Grecia, Malta, Italia e Spagna, che invece rivendicano un meccanismo di redistribuzione dei richiedenti asilo pro quota come misura concreta di solidarietà.

CONCLUSIONI

Il “sistema Dublino” e il rifiuto di intraprendere un vero approccio europeo, ovvero un’equa distribuzione dei richiedenti asilo, riflette gli egoismi individuali degli Stati, il che è dannoso per i veri interessi dei rifugiati e per lo stesso futuro dell’Unione.
Tuttavia il problema a monte è la completa chiusura ai rifugiati delle vie di accesso regolare, che ha come inevitabile conseguenza quella di costringerli a fare affidamento su reti criminali di smuggler note per le loro pratiche di sfruttamento. Il linguaggio anodino della “deterrenza”, che viene utilizzato per giustificare i regimi di polizia di frontiera, maschera la realtà inquietante che questi regimi sono progettati per infliggere il maggior danno possibile a chiunque li sfidi. Di conseguenza, centinaia di migliaia di persone muoiono durante il viaggio o nel tentativo di entrare nelle democrazie liberali o languono in condizioni spaventose nei campi di detenzione gestiti e/o finanziati da esse.
Contestualmente si è sviluppata una vera e propria industria della frontiera, con le compagnie del border industry complex che del processo di militarizzazione diventano parte attiva, influenzando i provvedimenti governativi da cui poi traggono profitti miliardari. Dietro la crescente ostilità delle istituzioni statali nei confronti dei rifugiati sembra palesarsi la stessa crisi dello Stato-nazione, per il quale la normalità si fonda proprio sull’appartenenza a uno Stato attraverso la cittadinanza. Il rifugiato – in quanto persona perseguitata dallo Stato (anche se straniero) – viene inevitabilmente identificato come un elemento portatore di diritti soggettivi che contraddice la sovranità dello Stato-nazione. Da qui l’implementazione di misure sempre più restrittive, anche in contraddizione con il combinato disposto delle diverse Convenzioni internazionali sottoscritte in merito alla protezione dei diritti umani.
Un approccio che, tra l’altro, si è ulteriormente accentuato dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.
Eppure, delle politiche diverse sarebbero possibili e a dimostrarlo, ancora una volta, è proprio la società civile che, mentre l’Europa va abdicando ai suoi principi fondanti, ha continuato a sperimentare e proporre strade alternative e decisamente più efficaci, per ora realizzate a titolo volontario e per lo più gratuito, come i corridoi umanitari e l’accoglienza in famiglia.
Si spiega così l’impegno profuso lungo i confini più esposti a rischi, sia per mare che per terra: per mare con le navi umanitarie, per terra con gli aiuti portati nelle zone di frontiera (Polonia, Brennero, Val di Susa, Bosnia, Croazia, Ungheria, Grecia, e ovunque ve ne sia bisogno)

Redazione Radici

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