Ivie

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Di Giorgio Brignola

Sull’Imposta Municipale Unica (IMU) è stato scritto di tutto. Assai meno nota, anche sotto il profilo impositivo, invece, è l’Imposta sul Valore degli Immobili di Proprietà all’Estero (IVIE). Di cui alla Legge 214/2011. Esaminati gli atti normativi, pur nei nostri limiti interpretativi, l’IVIE interessa tutti i cittadini, indipendentemente dalla nazionalità, residenti legalmente nel Bel Paese, che siano proprietari, a qualunque titolo, di un bene immobile oltre confine. Con un’esenzione solo se l’imponibile immobiliare non superi i 200 Euro di rendita catastale. Si tratta, dunque, di un’imposta sul patrimonio immobiliare che interessa i soggetti proprietari di fabbricati fuori d’Italia. Tanto per chiarezza, dal computo IVIE è detraibile l’imposta immobiliare pagata all’estero per evitare una doppia imposizione fiscale. Questi, in sintesi, i contenuti della normativa della quale s’è scritto poco. Il dilemma, che riteniamo importante, è quello di stabilire il valore dell’immobile sul quale l’IVIE è calcolata. Senza addentrarci nei meandri dei conteggi, la base imponibile e le rispettive aliquote sono contenute nella Circolare 28/E del 2 luglio 2012. Ne risulta, a conti fatti, che l’IVIE non solo non è di facile computo, ma che possa avere differenti importi, a parità di caratteristiche, in base alle normative immobiliari nello Stato ove il bene immobile si trova. Dato che tale Imposta appare generalizzata, abbiamo ritenuto opportuno segnalare la questione, anche ai Connazionali in Patria che potrebbero avere, chissà, una proprietà immobiliare in uno dei tanti Paesi di questo nostro mondo. Giorgio Brignola

Redazione

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