“Decisione gip su Carola errata”

“Decisione gip su Carola errata”
di Elvira Terraova 

La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra Vellaper la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata“. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida dell’arresto della capitana tedesca, che nel frattempo è tornata in Germania. Nel documento, di cui è in possesso l’Adnkronos, i magistrati spiegano i motivi per i quali Carola Rackete avrebbe dovuto restare agli arresti domiciliari.

Secondo i pm, il gip nella sua ordinanza del 2 luglio “avrebbe dovuto verificare se rispetto alla condotta contestata” alla comandante “il dovere di soccorso invocato potesse avere efficacia scriminante”. Carola Rackete era stata arrestata il 29 giugno dopo avere disatteso l’ordine della Guardia di Finanza di entrare nel porto di Lampedusa.

Il gip, per la Procura, “si è limitato ad affermare tout court che legittimamente Carola Rackete avesse agito poiché spinta dal dovere di soccorrere i migranti. L’impostazione offerta dl gip – scrivono i pm – sembra banalizzare gli interessi giuridici coinvolti nella vicenda e non appare condivisibile la valutazione semplicistica offerta dal giudicante”. Per la Procura la scarcerazione “è errata in ragione della tipologia di controllo che egli è chiamato ad effettuare in sede di valutazione di legittimità dell’arresto in flagranza operato dalla Polizia giudiziaria”.

“Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete – scrive la Procura – si dubita che l’adempimento al dovere di soccorso dei migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso”. Ma i magistrati dicono anche di essere “consapevoli della complessità delle questioni sollevate”, ma sottolineano che “l’ordinanza di non convalida dell’arresto del gip è risultata essere viziata per violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, in quanto, dopo avere operato complesse valutazioni in diritto, non ha provveduto correttamente a valutare gli elementi di fatto e di diritto relativi alla configurabilità della causa di giustificazione, né ha motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto di applicarla nel caso di specie”

Antonio Peragine

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