Bonus pubblicità: come chiederlo

Bonus pubblicità: come chiederlo

Firmato il decreto attuativo del Bonus Pubblicità, diverse le modifiche rispetto alla prima formulazione: ecco come si applica il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sui mezzi di stampa, anche online.

Decreto ministeriale attuativo sulla nuova agevolazione fiscale per investimenti pubblicitari sugli organi di informazione, dopo aver recepito i rilievi del Consiglio di Stato.

In base alle novità che emergono dal testo, il bonus pubblicità spetta solo per gli investimenti incrementali rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, quindi esclude le nuove imprese che hanno aperto in corso d’anno; nel caso di superamento delle risorse stanziate, la ripartizione avviene su base proporzionale con determinati limiti; l’incrementato del credito d’imposta al 90% per microimprese e PMI resta sospeso perchè subordinato al via libera UE.

Il provvedimento è stato firmato dai ministeri competenti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta della misura prevista dall‘articolo 57-bis del dl 50/2017, modificata dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio (dl 148/2017), che lo ha esteso agli investimenti sulle testate online e delle imprese del terzo settore.

Spesa incrementale

L’agevolazione fiscale per la spesa pubblicitaria 2018 consiste in un credito d’imposta al 75% su ugli investimenti incrementali almeno dell’1% rispetto all’anno precedente (in riferimento al medesimo mezzo di informazione). Per quanto riguarda le campagne pubblicitarie effettuate fra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017, il riferimento è l’analogo periodo del 2016. Viene dunque recepita la contestazione del Consiglio di Stato: niente bonus pubblicità se non c’è una base storica su cui misurare l’incremento minimo dell’1%.

Beneficiari

Il bonus pubblicità è utilizzabile da tutte le imprese e lavoratori autonomi (indipendentemente da natura giuridica, dimensioni aziendali, regime contabile), e dagli enti non commerciali. In tutti i casi, è necessaria l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a, regola numero 5, della legge 249/1997, oppure al Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 47/1948.

Spese ammissibili

Riguarda esclusivamente l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali pubblicati su quotidiani e periodici, anche online, oppure nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, e per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

I costi ammissibili si calcolano al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario.

Ripartizione credito

La misura è finanziata con 20 milioni per gli investimenti 2017 e 42,5 milioni per il 2018, per un totale di 62,5 milioni.

Un altro rilievo della giustizia amministrativa riguardava la necessità di descrivere meglio i criteri di ripartizione delle risorse nel caso di superamento degli stanziamenti annuali previsti. Il decreto specifica che si procede a una ripartizione proporzionale, con un tetto pari al 5% delle risorse annue destinate a giornali e periodici e al 2% di quelle previste per le emittenti radiotelevisive.

Fruizione

Il bonus pubblicità non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, si utilizza esclusivamente in compensazione con modello F24 presentato telematicamente, si indica nella dichiarazione dei redditi relativa alla maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e in quelle successive fino a quando ne è consentito l’utilizzo.

Domanda

La domanda si presenta tutti gli anni nel mese di marzo. Entro la fine di aprile il ministero dell’Editoria pubblica l’elenco dei soggetti richiedenti con la ripartizione delle risorse.

Solo per il 2018, la comunicazione telematica si presenta a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

A partire dal 22 settembre e fino al 22 ottobre 2018 imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono inviare le comunicazioni per prenotare il bonus pubblicità. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nell’anno 2018, deve essere presentata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, mentre per gli investimenti realizzati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Come compilare le comunicazioni?

Al via la trasmissione delle comunicazioni per il bonus pubblicità. Il 22 settembre 2018 è il primo giorno utile per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per presentare, in via telematica, il modello per beneficiare del credito d’imposta per gli anni 2017 e 2018 in relazione agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

L’invio sarà possibile fino al 22 ottobre 2018 tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

La trasmissione può essere effettuata o direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

redazione@progetto-radici.it

Antonio Peragine

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